Se il danneggiato è “troppo” in colpa, nessuna responsabilità per chi lo ha investito

Se il danneggiato è “troppo” in colpa, nessuna responsabilità per chi lo ha investito
10 Marzo 2017: Se il danneggiato è “troppo” in colpa, nessuna responsabilità per chi lo ha investito 10 Marzo 2017

A mettere d'accordo, a distanza di pochi giorni, la Sezione civile e quella penale della Corte di Cassazione sono state le condotte eccezionalmente imprudenti ed imprevedibili di due danneggiati, che, pur nella diversità delle circostanze, avevano reso inevitabile l'evento dannoso loro occorso, per impossibilità da parte del danneggiante, conducente di veicolo, di mettere in atto una manovra d'emergenza.

Di qui la decisione della Cassazione civile di mandare esente da responsabilità il preteso danneggiante e quella della Cassazione penale di escluderne la punibilità per omicidio stradale, pur avendo in entrambi i casi l'agente superato il limite massimo di velocità consentito e violato l'art. 141 C.d.S..

I DUE CASI. Oggetto della Cassazione penale, sent. n. 6366/2017 la vicenda di un automobilista che aveva travolto il conducente di un ciclomotore, cagionandone la morte.

Dalla ricostruzione dell'incidente era emerso come il primo stesse procedendo a velocità sostenuta, superiore al limite massimo consentito, quando andò a collidere col secondo, che aveva invertito improvvisamente il senso di marcia, senza adottare le più basilari cautele.

L'automobilista, dopo aver visto ribaltato dalla Corte d'Appello il verdetto assolutorio di primo grado, aveva fatto ricorso per Cassazione, lamentando in particolare che il Giudice di secondo grado avesse, da un lato, ingiustamente ritenuto esigibile da parte sua una manovra in realtà “contraria ad ogni logica ed impossibile da attuare” e, dall’altro, omesso di valorizzare, in negativo, la condotta totalmente sconsiderata posta in essere dal danneggiato.

Quanto all'oggetto della Cassazione civile, ord. n. 4551/2017, la vicenda riguardante il conducente di un furgone che aveva travolto una donna, cagionandone la morte.

Dalla ricostruzione dell'incidente era emerso come il primo stesse procedendo a velocità sostenuta, superiore al limite consentito, quando investì il pedone, che si era improvvisamente deciso ad attraversare la strada “in una situazione di visibilità scarsa per l'ora, la pioggia e gli indumenti di colore scuro”.

Gli eredi della donna investita, dopo aver vista rigettata dalla Corte d'Appello la loro domanda risarcitoria, avevano fatto ricorso per cassazione, lamentando in particolare come a loro dire il Giudice di secondo grado non avesse adeguatamente valorizzato, in negativo, la condotta dell'investitore, che aveva superato il limite massimo di velocità, in palese violazione del codice della strada.

LE DUE SENTENZE. La Cassazione penale ha accolto il ricorso proposto dall’automobilista imputato, affermando che “il principio dell’affidamento, nello specifico campo della circolazione, trova un opportuno contemperamento nell’opposto principio, secondo cui l’utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché rientri nel limite della prevedibilità”.

La sentenza penale ha pertanto escluso la responsabilità dell’automobilista, attribuendo una valenza causale esclusiva alla manovra “repentina ed imprevedibile” del danneggiato, al punto che “anche ove l'imputato avesse tenuto una velocità pari e/o inferiore al limite imposto dalla legge in quel tratto di strada … l'incidente si sarebbe comunque verificato, stante la repentinità della manovra bruscamente intrapresa, senza alcuna segnalazione, dal P. in un tratto di strada in cui era vietata”.

Similmente, la Cassazione civile ha rigettato il ricorso degli eredi della danneggiata, affermando che “in caso di investimento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era da parte di quest’ultimo alcuna possibilità di prevenire l’evento, situazione questa ricorrente allorché il pedone tenga una condotta imprevedibile ed anormale, sicché l’automobilista si trovi nell’oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti”.

La sentenza civile ha pertanto escluso la responsabilità del conducente del furgone, valorizzando l’ “improvvisa ed imprevedibile comparsa del pedone sulla traiettoria di marcia del veicolo”.

La conclusione è che i due danneggiati avevano tenuto un comportamento tanto grave da escludere la rilevanza causale di eventuali condotte di guida reprensibili dei due conducenti che li avevano investiti.

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